ASpI, cos’è l’indennità mensile di disoccupazione e quali sono i requisiti

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ASpI è l’acronimo di Assicurazione Sociale Per l’Impiego. Si tratta dell’indennità di disoccupazione mensile per i lavoratori licenziati prima del 1° maggio 2015, che ha unificato e sostituito la maggior parte degli strumenti di sostegno ai lavoratori che non avevano più il lavoro. Di seguito, si  spiegherà in dettaglio di cosa si tratta, oltre alle differenze con la nuova NASpI (Nuova Assicurazione Sociale per l’Impiego) – indennità introdotta con il Jobs Act (la riforma italiana del diritto del lavoro in Italia) – che a sua volta ha sostituito l’ASpI.

 

Cos’è l’ASpI

Si tratta di un’indennità prevista per tutti quei lavoratori che sono stati licenziati, e quindi rimasti disoccupati, a partire dal 1° gennaio 2013. È pertanto una somma erogata a tutti gli ex lavoratori dipendenti che hanno perso il lavoro e l’hanno richiesta, in tutti i casi di disoccupazione che si sono verificati fino al 30 aprile 2015 (dall’1 maggio, è entrata in vigore la NASpI).

Il lavoratore può fare richiesta di ASpI solo ed esclusivamente se ha perso il lavoro involontariamente. Le norme che vengono applicate per usufruire della prestazione sono le stesse che venivano adottate prima dell’entrata in vigore dell’ASpI in tema di indennità ordinaria non agricola.

Aspi requisiti: chi può ottenerla

Tutti i soggetti legati da un contratto di lavoro subordinato possono chiedere l’indennità di disoccupazione nel caso in cui abbiano perso la propria occupazione per cause non imputabili al lavoratore stesso e, quindi, involontariamente. L’indennità, pertanto, non spetta in caso di dimissioni volontarie o di risoluzione consensuale del rapporto di lavoro.

Possono beneficiarne anche tutti i dipendenti con contratto a tempo determinato delle Pubbliche Amministrazioni, chi è vincolato da contratto di apprendistato, il personale artistico che ha contratto di lavoro subordinato, i soci con contratto di lavoro subordinato in cooperative.

Ci sono invece degli altri soggetti che, nonostante abbiano perso il lavoro involontariamente, non possono fare richiesta del contributo ASpI: tra questi, si ricordano i dipendenti delle PA legati però da contratto di lavoro a tempo indeterminato, i lavoratori extracomunitari che hanno il permesso di soggiorno per poter svolgere un lavoro stagionale e tutti gli operatori agricoli, qualunque sia la natura del contratto di lavoro.

Per usufruire dell’ASpI, è necessario almeno un anno di contribuzione contro la disoccupazione nei due anni precedenti all’inizio del periodo di disoccupazione.

Nel momento in cui il soggetto che percepisce l’indennità trova nuova occupazione con contratto di lavoro subordinato, l’erogazione dell’ASpI viene sospesa d’ufficio sulla base delle comunicazioni obbligatorie e per un periodo di sei mesi al massimo. Al termine del periodo di sospensione della ricezione dell’indennità, il pagamento della stessa può riprendere per quanto ancora spetta al soggetto.

 

ASPI: benefici

Entrando nel dettaglio dei benefici dell’ASpI, il lavoratore disoccupato percepisce un’indennità mensile, la cui durata dipende dall’età del lavoratore.

L’indennità in questione è pari al 75 per cento della retribuzione media mensile imponibile degli ultimi due anni, a patto che sia uguale o inferiore a un importo stabilito per legge e rivalutato ogni anno in base alla variazione dell’indice ISTAT (nel 2014, era di 1192,98 euro e di 1195,37 euro nel 2015). Ogni anno, comunque, viene stabilito un limite massimo oltre il quale l’importo della prestazione non può andare.

Nei casi in cui la retribuzione media mensile imponibile superi il valore che la legge ha decretato, allora l’importo dell’ASpI è il 75 per cento dell’importo stabilito più il 25 per cento della differenza tra la retribuzione media mensile imponibile e 1.192,98 euro (per l’anno 2014). Anche in questo caso, la prestazione non può superare un limite stabilito ogni anno per legge.

Dopo i primi sei mesi in cui il lavoratore percepisce l’indennità, la stessa viene ridotta del 15 per cento e poi, dopo un anno, di un’ulteriore 15 per cento.

Qualora si svolga lavoro autonomo o parasubordinato, a patto che il reddito annuo superi il limite che la legge prevede per conservare il proprio stato di disoccupazione, l’indennità viene ridotta dell’80 per cento rispetto agli importi preventivati.

Il soggetto che ha richiesto la disoccupazione può anche variare quanto dichiarato come reddito, in quel caso viene determinata nuovamente l’indennità.

Se sono spettanti, l’indennità mensile prevede anche gli Assegni Familiari ed è erogata attraverso accredito su conto corrente o libretto postale oppure tramite bonifico domiciliato presso Poste Italiane.

 

Come fare la domanda

Per poter presentare la domanda di ASpI, sono stati previsti dei tempi da rispettare. In generale, non devono mai passare più di due mesi:

. dalla data in cui è stata definita la vertenza sindacale o notificata la sentenza giudiziaria;

. dall’ottavo giorno da quando è cessato l’ultimo rapporto di lavoro;

. da quando si è riacquisita la capacità lavorativa (malattia, infortunio);

. dall’ottavo giorno dopo il periodo di maternità;

. dal trentottesimo giorno seguente a licenziamento per giusta causa.

La domanda doveva essere presentata online attraverso la sezione dedicata del sito dell’INPS oppure tramite un Contact Center al numero gratuito da rete fissa presente sul sito dell’INPS; esisteva inoltre anche un altro numero dedicato alla rete mobile.

In alternativa, era possibile recarsi direttamente presso gli intermediari dell’Istituto o gli enti di patronato.

 

Perdita del beneficio

Possono esserci degli avvenimenti nella vita del beneficiario che fanno decadere la possibilità di continuare a ricevere l’indennità ASpI.

In particolare, il disoccupato smette di percepire l’importo previsto mensilmente nel momento in cui perde il suo stato di disoccupazione ovvero:

. quando raggiunge la pensione di vecchiaia o anticipata;

. se inizia attività autonoma senza comunicazione all’INPS;

. nel caso in cui ottenga un nuovo contratto di lavoro subordinato superiore a sei mesi;

. se ottiene l’assegno ordinario di invalidità;

. nei casi in cui rifiuti di partecipare a iniziative di formazione, tirocini o altre di politica attiva oppure non accetti un’offerta di lavoro che preveda una retribuzione di almeno il 20% più alta rispetto all’ASpI.

 

Cos’è la Mini-ASpI

La Mini-Aspi è l’indennità di disoccupazione con requisiti ridotti, erogata dall’INPS ai lavoratori che, avendo svolto lavori discontinui e brevi, non sono entrati in possesso di quel requisito di contribuzione minimo che permette loro di ottenere l’indennità di disoccupazione integrale.

La Mini-Aspi spetta comunque ai lavoratori dipendenti che hanno perso il proprio posto di lavoro in maniera involontaria.

Per la Mini ASpI il requisito minimo è di 13 settimane di contribuzione inerente a attività lavorativa nei 12 mesi precedenti l’inizio del periodo di disoccupazione.

Ai soggetti interessati, spetta un’indennità mensile che è corrisposta per un numero di settimane pari alla metà delle settimane di contribuzione presenti nei dodici mesi precedenti alla data in cui è cessato il rapporto di lavoro.

 

ASpI e NASpI: le differenze

Di seguito, si dettagliano le differenze principali tra ASpI e NASpI

La NASpI è l’indennità introdotta con il Jobs Act (cfr. art. 1 del decreto legislativo 4 marzo 2015, n. 22) che ha sostituito le precedenti prestazioni ASpI e Mini-ASpI, per eventi di disoccupazione volontaria verificatisi dall’1 maggio 2015 in poi.

Innanzitutto, i requisiti per poter presentare la domanda sono differenti: per la NASpI basta aver lavorato per almeno 30 giorni nell’ultimo anno e versato 13 settimane di contributi negli ultimi quattro anni precedenti al periodo di disoccupazione, al contrario dell’Aspi, che poteva essere richiesta solo da chi aveva versato almeno un anno di contributi negli ultimi due anni precedenti al periodo di disoccupazione.

Anche la durata dei due sussidi è differente.

. La NASpI prevede l’erogazione per un periodo pari alla metà delle settimane lavorate negli ultimi 4 anni, per un massimo di due anni, escludendo i periodi di contributi in cui sono già state erogate prestazioni di disoccupazione.

. L’ASpI dipendeva dall’anno di cessazione del rapporto di lavoro e dall’età del lavoratore: durava da 8 a 10 mesi per i soggetti con meno di 50 anni, 12 mesi per i soggetti con età tra 50 e meno di 50 anni e 18 mesi per gli over 55.

Per quanto riguarda l’importo, anch’esso è diverso.

A differenza dell’ASpI, per la NASpI il contributo è pari al 75 per cento della retribuzione media mensile imponibile ai fini previdenziali degli ultimi quattro anni – qualora la retribuzione sia inferiore a un importo decretato ogni anno per legge (1.195,00 euro per il 2015 e per il 2016) – rivalutata annualmente in base alla variazione dell’indice ISTAT. Se con la retribuzione media si supera l’importo di 1.195,00 euro, la prestazione è allora pari al 75 per cento dell’importo stabilito dalla legge (1.195,00 euro per il 2015 e per il 2016) più il 25 per cento della differenza tra la retribuzione media mensile e il suddetto importo. In ogni caso, si può raggiungere un tetto massimo che viene stabilito ogni anno per legge (per il 2015 e il 2016, era di 1300,00 euro). Dall’inizio del quarto mese in cui si percepisce la prestazione, essa è ridotta del 3% per ciascun mese.