Fondo pensione: come funziona e deducibilità

Fondo Pensione come funziona

Aprire un fondo pensione

Un fondo pensione è uno strumento che ha lo scopo di garantire al suo beneficiario una quota di pensione aggiuntiva rispetto alla classica pensione dovuta per legge.

Si tratta pertanto di una forma integrativa e previdenza separata e complementare rispetto alla pensione erogata dagli enti previdenziali istituzionali, che appartiene invece alla previdenza obbligatoria.

In estrema sostanza e sintesi, decide di aderire a un fondo pensionistico chi desidera avere un reddito aggiuntivo quando maturerà i requisiti per andare in pensione.

Per aprire un fondo pensione, non vi sono fondamentalmente vincoli se non averne le possibilità economiche, dato che condizione sine qua non è il versamento di denaro all’ente con il quale si stipula.

Per aderire a un fondo pensionistico, è possibile fare riferimento alla propria azienda, nei casi in cui sia previsto, o recarsi presso una banca, una compagnia di assicurazione o un eventuale altro ente autorizzato (ad es. società fiduciaria, società di gestione del risparmio, società di intermediazione mobiliare).

Il suggerimento è quello di valutare bene la formula più adatta e il tipo di prodotto più adatto alle proprie esigenze, dato che possono essere differenti, a seconda dei piani di investimento che l’ente a cui ci si è rivolti propone, che possono essere più o meno aggressivi sulla base degli strumenti finanziari presi in considerazione (titoli azionari, obbligazioni, ecc.) e che si traducono in opzioni più o meno conservative proposte all’aderente.

Infine, prima dell’adesione, conviene sempre leggere attentamente i termini e le condizioni del contratto o del regolamento.

Gli organi di vigilanza controllano che tutto sia in regola.

 

Fondo pensione: come funziona

In generale, i fondi pensione sono alimentati da un contributo economico individuale dell’aderente che, a seconda dei casi, può destinarvi anche l’eventuale accantonamento del Trattamento di Fine Rapporto (TFR).

In generale, indipendentemente dalla loro classificazione, il funzionamento dei fondi pensione si può riassumere nella possibilità di disporre di una pensione integrativa rispetto a quella obbligatoria, a fronte del versamento di contributi aggiuntivi nel corso degli anni rispetto a quelli previsti per legge (oltre all’eventuale conferimento del TFR).

In alcuni casi, i fondi pensione sono caratterizzati da una certa flessibilità: laddove previsto, i versamenti possono essere interrotti e ripresi, se ne possono modificare gli importi e possono essere richiesti degli anticipi sul capitale maturato, con un eventuale riscatto a fronte di invalidità totale e permanente.

Una volta che si sono maturati i requisiti per l’età pensionabile o che si sono verificate le condizioni contrattuali, a seconda dei casi, si potrà disporre – sotto forma di una rendita – del capitale accumulato più gli eventuali interessi, maturati in virtù della gestione dell’ente col quale si è stipulato il fondo pensione; una parte potrà eventualmente anche essere liquidata come capitale.

Tranne in alcuni casi, il capitale versato nel fondo pensione, inoltre, non può essere pignorato o soggetto a sequestro.

I fondi pensione si possono dividere in aperti, chiusi e in Piani Individuali Pensionistici (PIP).

Fondi pensione aperti

I fondi pensione aperti sono gestiti da istituti bancari, compagnie assicurative, società autorizzate,  e prevedono una gestione del capitale versato separata dall’attività dell’ente che li amministra.

Possono essere sottoscritti dai lavoratori individualmente o in forma collettiva: in quest’ultimo caso, il datore di lavoro deve aver aderito al fondo in accordo coi lavoratori stessi e le modalità della contribuzione, come ad esempio l’importo minimo del versamento, vengono definiti da accordi aziendali collettivi.

Possono aderirvi su base volontaria dipendenti di aziende private, per i quali è prevista sia  la forma individuale che collettiva, nonché lavoratori autonomi e dipendenti pubblici, che possono sottoscrivere il fondo solo in modalità individuale.

Il dipendente di aziende private e il lavoratore autonomo sono liberi di stabilire la quota del contributo da versare nel fondo pensione e la periodicità; il primo può anche decidere di farvi convergere l’accantonamento TFR, a differenza del dipendente pubblico che può destinare al suo fondo pensionistico solo il contributo individuale.

I fondi pensionistici aperti sono disciplinati da un regolamento e sono sottoposti al controllo della Commissione di Vigilanza per i Fondi Pensione (Covip).

 

Fondi pensione chiusi

I fondi pensione chiusi, detti anche negoziali, fanno riferimento a settori specifici.

Essi si basano su accordi tra organizzazioni imprenditoriali e sindacali e sono rivolti solo ai lavoratori delle relative categorie contrattuali (metalmeccanici, tessili, chimici, ecc.), per i quali l’adesione è obbligatoria.

Il riferimento dunque è quello del Contratto Collettivo Nazionale di lavoro.

In genere, nei fondi pensione chiusi, sono previste delle quote a carico dei datori di lavoro più i contribuiti dei dipendenti, oltre all’eventuale quota del Trattamento di Fine Rapporto.

I capitali che vi convergono sono affidati a enti bancari e compagnie di assicurazione e regolati dalla Commissione di Vigilanza per i Fondi Pensione (Covip).

 

Piani Individuali Pensionistici

Piani Individuali Pensionistici (PIP) sono strumenti di natura assicurativa, stipulati unicamente in forma individuale.

Essi consistono fondamentalmente in una polizza vita che, alla sua scadenza, prevede l’erogazione della prestazione qualora il beneficiario sia ancora in vita.

Oltre al contributo stabilito, nel Piano Individuale Pensionistico è possibile far convergere il TFR.

Gli importi versati entrano a far parte di una gestione separata rispetto a quella della compagnia assicurativa.

Organo di vigilanza, anche in questo caso, è sempre la Covip.

 

Deducibilità fondo pensione

Sul fronte dei vantaggi fiscali relativi agli strumenti di previdenza complementare, la legge italiana prevede che i contributi versati nei fondi pensione siano interamente deducibili dall’imponibile IRPEF, fino ad un importo massimo annuale fissato in 5.164,57 euro.

In questo calcolo, potranno essere compresi, in base alla tipologia di fondo pensione, anche gli eventuali contributi che gravano sui datori di lavoro nonché quelli versati per i familiari a carico.

Sono esclusi gli eventuali conferimenti a titolo di Trattamento di Fine Rapporto.

Parzialmente differenti sono le regole di deducibilità applicate ai dipendenti pubblici.

Condizione per godere dei vantaggi fiscali è di avere un IRPEF a debito in sede di dichiarazione dei redditi.

Da ricordare, infine, che è prevista una tassazione della pensione integrativa percepita.