Contratto di mutuo

Contratto di mutuo

 

Contratto di mutuo: Codice Civile

La definizione di mutuo è prevista dal Codice Civile all’art. 1813, dove si legge che il mutuo è il contratto col quale una parte consegna all’altra una determinata quantità di danaro o di altre cose fungibili e l’altra si obbliga a restituire altrettante cose della stessa specie e qualità.

Anche se, in teoria, l’oggetto del mutuo può essere qualsiasi bene fungibile, è costituito nella maggior parte dei casi da denaro.

Il mutuatario che riceve cose o denaro ne acquisisce la proprietà e, salvo diversa volontà delle parti, è tenuto al pagamento degli interessi, che costituiscono il corrispettivo.

Come tutti i contratti, il contratto di mutuo richiede alcuni elementi quali luogo, data e firma ma non necessariamente l’autenticazione notarile.

Altro dato non meno importante è l’eventuale previsione di un vincolo di destinazione, ovvero la precisa finalità per la quale il mutuo viene concesso: in questo caso, se la somma viene poi allocata in maniera diversa rispetto ai patti, si può agire per inadempimento (art. 1453 c.c.).

Oltre che il classico mutuo erogato da un istituto di credito a un soggetto, può essere stipulato anche un mutuo tra privati.

Anche se alcuni aspetti possono sembrare simili la figura del mutuo si differenzia da quella del finanziamento o del leasing.

 

Contratto di mutuo: fac-simile

Come deve essere redatto un contratto di mutuo?

Un contratto di mutuo deve riportare alcuni elementi:

– luogo e data;

– intestazione che richiami l’art. 1813 del codice civile;

– dati delle parti comprensive di anagrafica e residenza;

– tipologia del mutuo;

– oggetto;

– luogo e modalità del pagamento;

– modalità di restituzione del denaro o del bene e tipologia di mutuo rispetto agli interessi (fruttifero o infruttifero);

– estinzione anticipata;

– finalità del mutuo (se prevista);

– spese della scrittura privata;

– data e firme di entrambi le parti.

Con questi elementi, è possibile predisporre un fac-simile di contratto di mutuo, anche se si suggerisce di rivolgersi a un professionista per redarlo.

 

Contratto di mutuo bancario

Il mutuo bancario fa tipicamente capo alla tipologia di credito ai consumatori ed è la tipologia di finanziamento più diffusa.

Il mutuo bancario consiste in un prestito erogato da una banca a fronte della prestazione di una garanzia. Si tratta di un mutuo atto a finanziare in genere una cospicua somma, con rateizzazioni delle restituzioni molto lunghe nel tempo.

Solitamente, può essere utilizzato per l’acquisto o la ristrutturazione di una abitazione oppure per particolari esigenze di avere a disposizione cospicui importi di denaro.

L’attivazione di un mutuo bancario necessita di un certo tempo di valutazione da parte della banca che, prima della concessione, considera non solo la situazione economica del contraente ma anche la perizia sull’oggetto, consistente spesso in un immobile; dopo la valutazione, la banca procede ad inviare la documentazione al notaio scelto per l’autenticazione.

Queste invece le spese che figurano in genere per l’accensione del mutuo: istruttoria della pratica, perizia, notaio e assicurazione sull’oggetto, quando richiesta.

Vi sono diverse tipologie di mutuo a seconda della tipologia di tasso di interesse applicato:

tasso fisso, ovvero con una quota di interesse fisso per tutta la durata del contratto;

tasso variabile, ovvero con una quota di interesse calcolata in base all’andamento dei tassi di interessi;

tasso misto.

 

Contratto di mutuo ipotecario

Anche se viene spesso impiegato per l’acquisto di una casa, il mutuo ipotecario può essere richiesto anche per motivi diversi.

L’accensione di un mutuo comporta un rischio per il concedente, solitamente un istituto di credito: ciò significa che, per tutelarsi, il mutuante deve chiedere delle garanzie al mutuatario.

L’ipoteca è la garanzia che viene richiesta nel caso del mutuo ipotecario.

In estrema sintesi, con la stipulazione del mutuo ipotecario, la banca (o creditore) si riserva il diritto di espropriazione sull’oggetto posto a garanzia, qualora non ritorni in possesso della somma prestata: fa valere il cosiddetto “diritto di rivalsa”.

Il Codice Civile riserva una attenta disciplina al mutuo ipotecario (si può in questo caso fare riferimento agli art. 2810, art. 2817 e seguenti) il cui contratto, dato che è previsto il massimo delle garanzie per il creditore, deve essere stipulato in presenza del notaio.

 

Contratto di mutuo fondiario

Il mutuo fondiario è una tipologia di mutuo con delle caratteristiche molto peculiari:

– ha la caratteristica di essere un mutuo medio-lungo termine, non inferiore a 18 mesi, che può essere erogato solo da un istituto di credito;

– può essere impiegato solamente per l’acquisto, la costruzione o la ristrutturazione di un’abitazione che venga considerata prima casa ad uso abitativo;

– la somma erogata non deve essere superiore all’80% del valore dell’immobile;

– è prevista una ipoteca di primo grado a garanzia del debito del bene ipotecato.

È quindi un contratto tra una banca e un privato con interessi solitamente vantaggiosi ed alcune agevolazioni ma che necessita di garanzia ipotecaria e prelazione di proprietà di primo grado in caso di inadempimento da parte del debitore.

 

Contratto di mutuo tra privati

La recente crisi economica ha esposto molte persone all’impossibilità di accedere a un prestito bancario, per la mancanza dei requisiti richiesti per adempiere alle garanzie.

Una forma di prestito in situazioni di questo tipo è il mutuo tra privati che, in teoria, non richiede necessariamente la formalizzazione in un documento scritto ma si concretizza semplicemente con la materiale consegna del bene o del denaro dal mutuante al mutuatario.

Si può trattare in alcuni casi di una forma di solidarietà, che espone però a ischi sia il prestatore sia il ricevente, anche per via di eventuali controlli da parte degli organi competenti per verificare che non vi siano illegalità o forme di usura.

È pertanto suggerito predisporre un contratto scritto anche per il mutuo tra privati in una forma valida per legge: si deve quindi ricorrere a una scrittura privata, per quanto semplice, contenente i dati di entrambi le parti, la somma prestata e le modalità di restituzione; va inoltre richiamato il riferimento all’art. 1813 del Codice Civile, oltre agli altri elementi tipici.

Maggiormente è chiaro e definito il contratto, maggiori sono le garanzie di recupero in sede legale qualora la somma non venga poi restituita.