TFR cosa è e come si calcola

TFR cosa è e come si calcola

 

Con l’acronimo TFR, si fa riferimento al Trattamento di Fine Rapporto, elemento della retribuzione dei dipendenti accantonato periodicamente dall’azienda, che deve essere erogato al lavoratore in occasione della chiusura del rapporto di lavoro, sia che essa avvenga per pensionamento, per dimissioni o per licenziamento.

Il Trattamento di Fine Rapporto è un elemento sconosciuto agli altri paesi dell’Unione Europea.

 

TFR cosa significa

Il Trattamento di Fine Rapporto è una componente della remunerazione del dipendente che viene accumulato progressivamente nel corso del tempo e viene erogato al termine del rapporto di lavoro.

L’INPS considera il TFR come un importo che l’azienda deve corrispondere ai propri dipendenti alla cessazione del rapporto, corrispondente alla sommatoria delle quote di retribuzione accantonate e rivalutate annualmente.

Anche in caso di insolvenza dell’azienda o dell’organizzazione per la quale presta la sua attività lavorativa, il dipendente non perde il diritto a ricevere l’indennità, in quanto il datore di lavoro è obbligato a versare un contributo mese per mese, commisurato alle retribuzioni erogate e che cambia in base alla tipologia di lavoro svolto. Con la legge finanziaria 2007, inoltre, è stato istituito un Fondo di Garanzia Nazionale in sostituzione del datore di lavoro insolvente.

Vi è evidenza del Trattamento di Fine Rapporto progressivamente accumulato anche nel cedolino della Busta paga.

 

TFR cosa è

Il Trattamento di Fine Rapporto è altresì conosciuto con i termini, meno idonei ma tuttora abbastanza utilizzati, di liquidazione o buonuscita.

Il Trattamento di Fine Rapporto è dunque una componente di retribuzione cumulativa posticipata alla conclusione del rapporto di lavoro. Dato il momento in cui viene erogato, il TFR svolge anche una funzione parzialmente previdenziale, assolvendo lo scopo di sostenere il lavoratore nel superamento di eventuali difficoltà economiche che insorgano al venir meno del salario.

Il Trattamento di Fine Rapporto ha preso il posto dell’indennità di anzianità, che veniva calcolata prendendo come base di calcolo l’ultima mensilità di retribuzione o una parte di essa (come prevedeva la contrattazione collettiva degli operai), moltiplicata poi per gli anni di servizio. In questo modo, però, l’indennità appariva come non ricollegata alla quantità e qualità del lavoro svolto nel corso del tempo, con il pericolo di trattamenti molto elevati per chi nell’ultimo periodo di lavoro avesse avuto forti progressioni di carriera.

L’art. 2120 del codice civile, dopo aver enunciato il diritto del lavoratore alla percezione di un Trattamento di Fine Rapporto in ogni caso di cessazione del rapporto lavorativo (a partire dal cui momento il relativo diritto diviene esigibile), dispone che tale trattamento si calcoli sommando per ciascun anno di servizio una quota pari o comunque non superiore all’importo della retribuzione dovuta per l’anno stesso divisa per il coefficiente numerico 13,5.

Tale retribuzione annovera tutte le somme corrisposte in regime di dipendenza del rapporto di lavoro, in modo non occasionale e con esclusione di quanto erogato al lavoratore a titolo di rimborso spese; tuttavia, viene concesso ai contratti collettivi di introdurre anche deroghe peggiorative o migliorative rispetto alla previsione legislativa e quindi di individuare la base di retribuzione da assumere di volta in volta quale parametro di calcolo per il TFR.

Nel corso del rapporto lavorativo, il lavoratore dipendente può decidere inoltre di lasciare il TFR nella proprio azienda o di versarlo in un fondo pensione complementare. Con un decreto legislativo del 1993 e poi con la riforma previdenziale del 2007, il TFR ha assunto un importante funzione previdenziale, poiché è divenuto la principale forma di finanziamento della pensione integrativa gestita dai fondi pensione. È stata infatti modificata la disciplina del conferimento del TFR alle forme pensionistiche complementari, con l’obbligo per i lavoratori di scegliere la destinazione confrontando i due rendimenti: quello, stabilito per legge, del TFR accantonato in azienda e quello che offre un fondo pensione complementare, che può subire l’influenza dei mercati finanziari.

 

TFR come si calcola

Per calcolare il TFR occorre innanzitutto partire dalla retribuzione lorda dell’ultimo anno (1 gennaio – 31 dicembre) e dividere l’ammontare per il coefficiente 13,5. A tale risultato, deve essere sottratto lo 0,50% della retribuzione soggetta a contribuzione INPS, che funge inoltre da contribuzione al FAP (Fondo Adeguamento Pensione).

In questo modo, si riesce a ricavare il Trattamento di Fine Rapporto lordo annuo, che deve essere sommato a quello maturato negli anni passati e che è soggetto ad una rivalutazione al 31 dicembre di ogni anno lavorativo: per rivalutazione, si intende l’indicizzazione  delle somme versate annualmente il 31 dicembre ad un tasso dell’ 1,5% fisso più il 75% dell’aumento dell’indice dei prezzi al consumo definito dall’Istat. Il risultato del calcolo corrisponde al TFR lordo complessivo.

Successivamente alla determinazione del Trattamento di Fine Rapporto lordo complessivo del lavoratore, pertinente a tutto l’arco temporale per il quale è stato prestato servizio per un determinato datore di lavoro, è necessario eseguire una nuova operazione matematica, ovvero dividere tale importo per il numero di anni lavorati e moltiplicare il risultato per 12 (il numero di mesi di un anno). Si ottiene così il reddito annuale di riferimento.

L’ultima operazione da eseguire per la definizione del TFR netto è calcolare l’aliquota IRPEF media (Imposta sul Reddito delle Persone Fisiche) da applicare alla base imponibile determinata: essa corrisponde al rapporto tra l’imposta – calcolata applicando al reddito annuale l’aliquota IRPEF relativa – e l’ammontare del reddito annuo di riferimento.

Per ottenere il TFR netto, l’aliquota così determinata deve essere applicata alla base imponibile.

Per completezza, l’aliquota IRPEF attualmente vigente, determinata a scaglioni, è la seguente:

  • TFR lordo sino a 15000 euro: tassazione del 23 per cento;
  • parte di TFR lordo eccedente i 15mila euro e sino a 28mila euro: tassazione del 27 per cento;
  • parte di TFR lordo eccedente i 28mila euro e sino a 55mila euro: tassazione del 38 per cento;
  • parte di TFR lordo eccedente i 55mila euro e sino a 75mila euro: tassazione del 41 per cento;
  • parte di TFR lordo eccedente i 75mila euro: tassazione del 43 per cento.

 

TFR quando arriva

Il Trattamento di Fine Rapporto viene tendenzialmente erogato per l’intero ammontare nel momento in cui termina il rapporto lavorativo o, in alternativa, entro i tempi fissati dal contratto nazionale di riferimento o , per quanto riguarda i dipendenti statali, dalle leggi in vigore in un determinato momento.

Ad esempio, per quanto concerne il CCNL del commercio, viene stabilito che la liquidazione finale venga erogata entro 45 giorni dalla risoluzione del rapporto di lavoro; mentre per i dipendenti del settore terziario, la liquidazione del TFR è prevista entro 30 giorni dalla risoluzione.

Per i dipendenti pubblici, invece, i tempi di pagamento dell’indennità possono risultare più lunghi e possono raggiungere anche i 24 mesi dalla cessazione del rapporto di lavoro.

In particolare, ai dipendenti pubblici il TFR viene erogato:

  • in un’unica soluzione, se il totale lordo non supera i 50000 euro;
  • in due rate annuali, se l’ammontare totale lordo del TFR è superiore a 50000 euro ma inferiore a 100000 euro;
  • in tre rate annuali, se il TFR lordo supera i 100000 euro; in tal caso, la terza rata viene corrisposta dopo 24 mesi dalla cessazione del rapporto lavorativo.

Una particolarità introdotta dal legislatore in tema di TFR riguarda la pratica degli anticipi, che rappresentano una deroga al principio per il quale l’ammontare spettante al lavoratore diventa esigibile solo alla cessazione del rapporto di lavoro. Al fine di non provocare situazioni di disagio per le imprese, il legislatore ha dettato limiti ben precisi per quel che riguarda le domande di anticipo del Trattamento di Fine Rapporto.

Infatti, come ipotesi per richiedere l’anticipo del TFR, l’art. 2120 del codice civile prevede quella di eventuali spese sanitarie da sostenere per terapie o interventi straordinari ed una seconda che riguarda le spese per l’acquisto della prima casa per il lavoratore o per i propri figli, purché documentato con atto notarile.